L’obiettivo del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è di consentire ai cittadini dell’UE di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici, denominati “Pan-European Personal Pension Products” (di seguito “PEPP”) caratterizzati, tra l’altro, da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE.

 

Il Regolamento rientra tra quegli Atti dell’Unione europea che intendono contribuire alla realizzazione dell’Unione dei Mercati dei Capitali, in quanto parte delle risorse raccolte tramite i PEPP potranno essere destinate al finanziamento dell’economia reale, circostanza che potrà essere favorita dall’orizzonte di lungo periodo che contraddistingue il risparmio avente finalità di tipo previdenziale.

 

Il Regolamento, entrato in vigore il 14 agosto 2019, sarà applicabile dal 22 marzo 2022, ma alcune delle sue disposizioni necessitano di interventi da parte dei Legislatori nazionali affinché esso possa pienamente dispiegare i propri effetti. Nel Regolamento sono inoltre previste delle opzioni il cui esercizio è stato rimesso alla scelta degli Stati membri.

 

La legge n. 53 del 22 aprile 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (articolo 20, legge di delegazione europea 2019-2020) ha quindi delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento PEPP.

 

È stato pertanto redatto uno schema di articolato, posto in consultazione, contenente le norme di adeguamento della legislazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento in questione.

 

Tra i contenuti dello schema di decreto legislativo che questo Dipartimento intende sottoporre a consultazione per la valutazione dei destinatari e delle parti interessate, al fine di acquisirne commenti e proposte di modifica, si segnalano in particolare le disposizioni volte:

  • a designare la COVIP quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/1238 in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
  • a prevedere in capo a Banca d’Italia, Consob ed IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse.
  • a disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal Decreto lgs. 252/2005, per le forme pensionistiche individuali.
  • a garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, consentendo di andare incontro alle possibili diverse esigenze dei risparmiatori. Le forme di erogazione della prestazione (in rendita, in capitale, in forma di prelievo e loro combinazione) sono assoggettate a differenti trattamenti fiscali prevedendo, in aderenza a quanto previsto dal criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lett. l), della legge di delegazione europea 2019-2020, un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione.
  • a non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP.

 

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 12 marzo 2022. I contributi pervenuti oltre tale termine non potranno essere presi in considerazione.

 

Le osservazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:

 

dt.direzione4.ufficio3@mef.gov.it;
nicola.mango@mef.gov.it

 

La consultazione è curata dall’Ufficio III – Direzione V (ex IV) del Dipartimento del Tesoro.

 

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.

 

Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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